Il paragrafo 11.1 del “Progetto Tecnico Economico” e il criterio n.6, inclusi quindi i sub-criteri 6.1. e 6.2, di cui alla Tabella 4 dell’art.17.1 del Disciplinare di Gara contengono un espresso rinvio al par. 6.1 del Capitolato Speciale e vanno pertanto letti unitamente a tale disposizione al fine di stabilire la distanza da prevedere per i "Centro Visti per l'Italia (CVI)" rispetto ad una stazione della metropolitana o del treno e dalla sede dell’Ufficio Consolare. Il par. 6.1. del Capitolato Speciale, al punto 6.1.8., stabilisce infatti che “Il “Centro Visti per l'Italia” dovrà essere situato nel raggio di 1 (uno) Km da una stazione della metropolitana o da una stazione del treno per tutte le città indicate al punto 6.1.2, nonché per le eventuali città aggiuntive di cui al punto 6.1.3, salvo che nella relativa Offerta Tecnica il Concessionario si sia impegnato ad ubicarlo ad una distanza inferiore. Per le città di Pechino, Shanghai, Canton, Chongqing il “Centri Visti per l’Italia” dovrà inoltre essere situato nel raggio di 5 (cinque) Km dall’Ufficio Consolare, salvo che nella relativa Offerta Tecnica il Concessionario si sia impegnato ad ubicarlo ad una distanza inferiore”. Il Modello Offerta Tecnica di cui all’Allegato 4 al Disciplinare di Gara, ai paragrafi 6.1. e 6.2, prevede inoltre che vada rispettivamente indicato se l’Offerente si impegna a ubicare i locali del “Centro Visti per l’Italia” (CVI) di Pechino, Shanghai, Canton e Chongqing nel raggio di 2,5 km dalla sede dell’Ufficio Consolare e se si impegna a ubicare i locali del “Centro Visti per l’Italia” (CVI) di Pechino, Xi’an, Jinan, Wuhan, Shenyang, Shanghai, Hangzhou, Nanchino, Canton, Shenzhen, Changsha, Fuzhou, Chongqing, Chengdu, Kunming nel raggio di 0,5 km da una stazione della metropolitana o da una stazione del treno (vedasi anche Avviso di Rettifica n. 2 del 17.03.2026).
Da quanto sopra esposto consegue pertanto che:
a) il raggio di massimo 1 Km di distanza da una stazione della metropolitana o da una stazione del treno per i CVI ubicati nelle città di Pechino, Xi’an, Jinan, Wuhan, Shenyang, Shanghai, Hangzhou, Nanchino, Canton, Shenzhen, Changsha, Fuzhou, Chongqing, Chengdu e Kunming e il raggio di massimo 5 Km di distanza dalla sede dell’Ambasciata a Pechino, del Consolato Generale a Shanghai, del Consolato Generale a Canton e del Consolato Generale a Chongqing per i CVI ubicati rispettivamente a Pechino, Shanghai, Canton e Chongqing costituiscono requisiti minimi che, ai sensi di quanto indicato nella “Premessa” del Capitolato Speciale, devono essere integralmente soddisfatti dal Concessionario, a pena di esclusione;
b) il raggio di massimo 0,5 km di distanza da una stazione della metropolitana o da una stazione del treno per i CVI ubicati nelle città di Pechino, Xi’an, Jinan, Wuhan, Shenyang, Shanghai, Hangzhou, Nanchino, Canton, Shenzhen, Changsha, Fuzhou, Chongqing, Chengdu e Kunming e il raggio di massimo 2,5 Km di distanza dalla sede dell’Ambasciata a Pechino, del Consolato Generale a Shanghai, del Consolato Generale a Canton e del Consolato Generale a Chongqing per i CVI ubicati rispettivamente a Pechino, Shanghai, Canton e Chongqing costituiscono invece, ai sensi di quanto indicato nella medesima “Premessa del Capitolato Speciale”, requisiti migliorativi che il Concessionario può eventualmente impegnarsi a garantire in sede di Offerta Tecnica sulla base dei criteri indicati al par.17.1 del Disciplinare di Gara e che, solo nel caso in cui siano offerti, comportano l’attribuzione del relativo punteggio.
Si evidenzia infine che per “raggio” si intende la distanza in linea d’aria ovvero:
- il segmento avente una misura di 1 km (requisito minimo) /0,5 Km (requisito migliorativo) e il cui estremo posto in corrispondenza del centro del cerchio coincide con il punto in cui è ubicata una stazione della metropolitana o del treno;
- il segmento avente una misura di 5 Km (requisito minimo) /2,5 Km (requisito migliorativo) e il cui estremo posto in corrispondenza del centro del cerchio coincide con il punto in cui è ubicata la sede dell’Ufficio Consolare.